Per la sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle regioni indicate nell'art. 1 il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, non oltre il 31 dicembre 1950, e nei limiti degli stanziamenti comunque destinati alle opere idrauliche, ad eseguire i lavori che si riconoscano necessari su qualsiasi corso d'acqua per riparare i danni prodotti dalle alluvioni di cui allo stesso art. 1, o per prevenirne altri, sempreche' non si tratti di opere che siano gia' state riconosciute di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Dopo eseguiti i lavori ed al fine di determinare a chi spetti la cura e l'onere della loro manutenzione, si provvedera', ove occorra, alle relative classifiche.

Testo vigente dal 28 aprile 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-03-06;171~art2 · fonte del testo