Per provvedere alle spese previste dal precedente articolo 1 il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato una sovvenzione straordinaria di complessive lire 3.650.000.000. All'onere sopraindicato si fara' fronte con una parte del ricavato del prestito "Buoni del tesoro novennali 5 per cento 1961" di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

Testo vigente dal 5 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-03-27;134~art2 · fonte del testo