Per la concessione del concorsi previsti dall'art. 1 e' autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1951-52, della somma di lire 500.000.000. Alla copertura dell'onere indicato nel precedente comma sara' fatto fronte con un'aliquota del ricavo del prestito di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 2 luglio 1952
