Per gli effetti di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura degli oneri derivanti dal precedente art. 1 sara' provveduto con gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950, rispettivamente previsti ai capitoli 247, 252, 253, 264 e 266.

Testo vigente dal 11 luglio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-06-09;434~art2 · fonte del testo