All'onere derivante dalla presente legge viene fatto fronte con parte delle maggiori entrate contenute nel terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 3 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;688~art2 · fonte del testo