All'onere di complessive lire 800.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte per lire 400.000.000 con lo stanziamento iscritto al capitolo 434 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51 e' per lire 400.000.000 con quota parte delle maggiori entrate di cui al quarto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 3 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;689~art2 · fonte del testo