[1]Il materiale e civile possesso dell'immobile sara' dato all'acquirente Amministrazione comunale entro il termine stabilito nel precedente art. 4, cioe' subito dopo eseguito il versamento del prezzo d'acquisto.
[2]Pero' il Municipio si obbliga di lasciare a disposizione e in godimento dell'Amministrazione militare per tutto l'anno 1907 quella parte di fabbricato o di area che le occorresse, limitatamente pero' alla parte non tratteggiata della tavola di disegno annessa al presente, quale parte integrante.
[3]In corrispettivo di tale godimento l'Amministrazione militare paghera' al Comune un canone di affitto in ragione di L. 0.488 (diconsi lire zero e quattrocentottantotto millesimi) all'anno per ogni metro quadrato della superficie del terreno trattenuto in godimento, calcolando anche gli esistenti fabbricati soltanto per la corrispondente area occupata, e cio' per tutto il tempo in cui verifichera' essere durato l'affitto stesso a decorrere dal 1° gennaio 1907, ed in ogni caso mai prima del versamento del prezzo capitale dell'intero immobile.
Testo vigente dal 11 gennaio 1907
