L'acquisto di fabbricati in corso di costruzione e' consentito, sempreche' siano stati ultimati il rustico, la gabbia portante, i solai, le tamponature esterne e le coperture. Il contratto di acquisto dei fabbricati in corso di costruzione, di cui al precedente comma, deve considerarsi stipulato per l'intero immobile, come se fosse completo e ritenuto in ogni sua parte ed accessori, e produce, pertanto, una volta perfezionato, gli effetti di cui all'articolo 1470 del Codice civile anche per le opere e le addizioni necessarie al completamento del fabbricato. La Cassa pensioni acquirente e' facoltata a corrispondere, dopo il perfezionamento del contratto, il prezzo dell'area e dei manufatti gia' esistenti. L'acquisto dei fabbricati, di cui al presente articolo, e' consentito solo nel caso di immobili il cui prezzo, per area e costruzione, non sia inferiore nel complesso, ad opere ultimate, a lire 600 milioni.

Testo vigente dal 23 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-13;855~art3 · fonte del testo