Il comune di Chioggia puo' cedere il diritto di superficie delle aree acquistate ai sensi dell'articolo 1 a coloro che le occupano direttamente e personalmente alla data del 31 dicembre 1979. Il prezzo di cessione del diritto di superficie deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto maggiorato delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria. Il consiglio comunale di Chioggia determina le forme e le condizioni di cessione del diritto di superficie adottando un apposito regolamento nel quale siano indicati gli indirizzi per la pianificazione urbanistica della zona e sia previsto che ad ogni famiglia non potra' essere ceduta una superficie maggiore dell'area occupata per la propria abitazione.
Testo vigente dal 16 marzo 1982
