I corrispettivi indicati alle lettere a) e b) del precedente articolo 2 devono essere versati in dieci rate annuali a partire dall'anno successivo alla data del contratto di vendita, maggiorate di interessi commisurati alla media dei tassi di sconto praticati nei periodi di riferimento.

Testo vigente dal 16 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-03-10;72~art3 · fonte su Normattiva