Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1986 al 9 ottobre 2010. 213 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per far fronte alle esigenze della sanita' militare che non possono essere soddisfatte con il proprio personale medico, il Ministero della difesa puo' stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con le unita' sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 47, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' con gli enti e gli istituti di cui agli articoli 39, 40, 41 e 42 della stessa legge n. 833 dei 1978, nonche' con i policlinici a gestione diretta. Analoghe convenzioni possono altresi' essere stipulate con medici civili, generici o specialisti, ove le esigenze della sanita' militare non possano essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unita' sanitarie locali e degli enti e istituti di cui al comma 1. Il Ministero della difesa puo', sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 2, stipulare convenzioni anche con laureati in medicina veterinaria, chimica, psicologia e biologia, estranei all'Amministrazione dello Stato. Le convenzioni con i medici civili devono essere stipulate con l'osservanza dei contenuti normativi ed economici previsti dagli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti fra servizio sanitario nazionale e medici. I compensi da corrispondere ai laureati, di cui al comma 3, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-06-21;304~art1 · fonte del testo