Nella prima applicazione della presente legge le aliquote di ruolo dei colonnelli, dei tenenti colonnelli e dei capitani da valutare per l'avanzamento comprenderanno esclusivamente: gli ufficiali gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro; gli ufficiali non valutati precedentemente per cause impeditive che siano poi cessate ai sensi degli articoli 49 e seguenti della legge 12 novembre 1955, n. 1137, purche' risultino piu' anziani di un pari grado gia' valutato; gli ufficiali nei cui confronti si debba rinnovare il giudizio di avanzamento.

Testo vigente dal 3 novembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-24;887~art7 · fonte su Normattiva