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Miscellanea

Avanzamento dei Corpi militari della Regia marina

Legge 8 luglio 1926, n. 1179

Aggiornato al
16 dicembre 2009
Articoli
99
Versioni storiche
334
Capo I — Norme generaliartt. 1-10abrogato
Capo II — Delle vacanze nei ruoliartt. 11-13abrogato
Capo III — Accertamento dell'idoneità all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente fino al grado di ammiraglio di divisione a corrispondenti inclusiartt. 14-37abrogato
Capo IV — Dell'avanzamento fino al grado di ammiraglio di divisione e corrispondenti inclusiartt. 38-57abrogato
Capo IV-bis — Avanzamento al grado di ammiraglio di squadra e corrispondenti. Avanzamento ad ammiraglio di armata ed a Grande ammiraglioartt. 58 – 59-ter
Capo V — Degli ufficiali in congedoartt. 60-71abrogato
Capo VI — Delle disposizioni relative al tempo di guerraartt. 72-77abrogato
Capo VII — Disposizioni riguardanti gli ufficiali del Corpo del genio navaleartt. 78-79abrogato
Capo VIII — Disposizioni per gli ufficiali trasferiti dai ruoli degli ufficiali in congedoartt. 80-84abrogato
Capo IX — Degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizioart. 85abrogato
Capo X — Degli ufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizioart. 86abrogato
Capo XIartt. 87-94abrogato