Avanzamento dei Corpi militari della Regia marina. (026U1179)
- Capo I – Norme generali.Artt. 1–10 · 10 articoli
- Capo II – Delle vacanze nei ruoli.Artt. 11–13 · 3 articoli
- Capo III – Accertamento dell'idoneità all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente fino al grado di ammiraglio di divisione a corrispondenti inclusi .Artt. 14–37 · 24 articoli
- Capo IV – Dell'avanzamento fino al grado di ammiraglio di divisione e corrispondenti inclusi .Artt. 38–57 · 20 articoli
- Capo IV-bis – Avanzamento al grado di ammiraglio di squadra e corrispondenti. Avanzamento ad ammiraglio di armata ed a Grande ammiraglio.Artt. 58–59-ter · 7 articoli
- Capo V – Degli ufficiali in congedo.Artt. 60–71 · 12 articoli
- Capo VI – Delle disposizioni relative al tempo di guerra.Artt. 72–77 · 6 articoli
- Capo VII – Disposizioni riguardanti gli ufficiali del Corpo del genio navale.Artt. 78–79 · 2 articoli
- Capo VIII – Disposizioni per gli ufficiali trasferiti dai ruoli degli ufficiali in congedo.Artt. 80–84 · 5 articoli
- Capo IX – Degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio.Art. 85 · 1 articolo
- Capo X – Degli ufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio.Art. 86 · 1 articolo
- Capo XIArtt. 87–94 · 8 articoli