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In corrispondenza dei soprannumeri che si creeranno nei gradi di maresciallo maggiore e capo di prima classe per effetto delle promozioni di cui alla presente legge saranno lasciati vacanti altrettanti posti nel volume organico globale dei gradi di maresciallo capo, maresciallo ordinario, sergente maggiore e sergente in ferma volontaria ed in rafferma e nel volume organico globale dei corrispondenti gradi della Marina militare, previsti per l'anno 1979. La situazione dei marescialli maggiori e dei capi di prima classe in soprannumero per effetto della presente legge sara' definita sulla base della nuova normativa organica di cui al primo comma del successivo articolo 5 e, comunque, all'assorbimento dei soprannumeri in detti gradi si provvedera' a partire dal 1 gennaio 1984 con il 20 per cento di tutte le vacanze che per qualsiasi causa si verificheranno annualmente negli stessi gradi di maresciallo maggiore o di capo di prima classe.
Testo in vigore dal 5 aprile 1980 al 7 giugno 1983
