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Sino alla data in cui entrera' in vigore una nuova normativa organica in materia di reclutamento e avanzamento dei sottufficiali delle Forze armate, la forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, del Corpo equipaggi militari marittimi e dell'Aeronautica militare in ferma volontaria o in rafferma, fissata per ciascun anno con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato in base alla legge 10 giugno 1964, n. 447, e' riferita alla programmazione decennale del personale militare predisposta dall'Amministrazione della difesa e comunicata annualmente alle Camere in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa con gli opportuni aggiornamenti. Nell'ambito della predetta programmazione ciascuna Forza armata indica le esigenze funzionali del proprio personale sottufficiali calcolate sulla base degli organici di ciascun grado nonche' delle annuali immissioni di sottufficiali nel servizio permanente destinate ad alimentare i rispettivi ruoli organici.

Testo in vigore dal 5 aprile 1980 al 7 giugno 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1980-04-02;114~art5 · fonte del testo