Non e' ammessa azione per la rivindicazione o per conseguire eventuali indennizzi da parte degli enti, degli istituti pubblici, o dei privati, che avevano effettuato, a qualsiasi titolo, la cessione delle opere di cui all'articolo precedente, a favore delle autorita', o dei sudditi germanici.

Testo vigente dal 20 marzo 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-01-14;77~art2 · fonte del testo