E' autorizzata la corresponsione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane titolari di diritti sui beni asportati in Germania con la violenza o la costrizione dopo il 3 settembre 1943, la cui mancata restituzione da parte delle tre Potenze occupanti la Germania occidentale ha dato luogo a procedimenti instaurati nei confronti del Governo federale tedesco dinanzi alla "commissione arbitrale sui beni, diritti e interessi in Germania" con sede in Coblenza o dinanzi al Tribunale di Bonn, ai sensi del capitolo V articolo 4 della Convenzione di regolamento sulle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, firmata a Bonn il 26 maggio 1952, reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 841. L'ammontare globale degli indennizzi di cui al precedente comma non potra' superare il controvalore in lire italiane della somma netta di marchi 28.313.503,80 corrispondente a marchi 30.281.822,25 dovuti dalla Repubblica federale di Germania per transazioni parziali e in base all'Accordo transattivo globale di Francoforte sul Meno del 20 dicembre 1964, reso esecutivo in Italia col decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1966, n. 664, previa detrazione delle spese previste dall'articolo 4, lettera a), dell'Accordo predetto.

Testo vigente dal 3 gennaio 1968

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urn:nir:stato:legge:1967-12-20;1265~art1 · fonte su Normattiva