A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quella in corso alla fine del terzo mese successivo a quello nel quale viene pubblicata la presente legge, le tabelle A) e B) n. 1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono sostituite dalle tabelle A) e B) n. 1, allegate alla presente legge.

Testo vigente dal 31 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-21;903~art14 · fonte su Normattiva