Art. 14 — Minimali di retribuzione ai fini contributivi
A decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e' sostituito dal seguente: "Il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera di tutti i salari medi convenzionali, e' elevato per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, a L. 2.500 giornaliere".
Testo vigente dal 5 giugno 1975
