Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' sostituito dal seguente: "L'indennita' non puo' essere inferiore a lire 43.200 ne' superiore a lire 129.600".
Testo vigente dal 31 luglio 1965
Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' sostituito dal seguente: "L'indennita' non puo' essere inferiore a lire 43.200 ne' superiore a lire 129.600".
Testo vigente dal 31 luglio 1965
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1965-07-21;903~art23 · fonte su Normattiva