L'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con le leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405, 27 dicembre 1956, n. 1441, e 24 marzo 1978, n. 74, e' sostituito dal seguente: "Art. 36. - (Indennita' per i giudici popolari). - Ai giudici popolari spetta un'indennita' di lire ventimila per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione. L'indennita' prevista dal comma precedente e' aumentata, per i giudici popolari che siano lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni, a lire quarantamila giornaliere per le prime cinquanta udienze; e' aumentata a lire quarantacinquemila giornaliere per le successive cinquanta udienze ed a lire cinquantamila per le udienze successive. Ai giudici popolari che prestino servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori della loro residenza spettano, in ogni caso e per intero, le indennita' di soggiorno ed il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di tribunale o per i consiglieri di corte di appello. Le stesse indennita' sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purche' sia comparso in tempo utile per prestare servizio. Ai giudici popolari e' corrisposta un'indennita' speciale di ammontare pari a quella prevista dal primo comma dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, rapportata ad ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione".

Testo vigente dal 3 novembre 1982

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 33/1991

    Questione inammissibile
    28 gennaio 1991

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto il procedimento di liquidazione della indennità di missione ai giudici popolari non ha natura "di giudizio" e quindi il giudice rimettente (Presidente di Corte d'assise d'appello), non avendo in concreto esercitato funzioni giurisdizionali, bensì, nella veste di direttore dell'ufficio giudiziario, funzioni amministrative, non è legittimato a sollevare incidente di costituzionalità. - S. nn. 132/1973, 72/1975, 96/1976, 103/1984, 166/1984, 115/1986; O. nn. 93/1984 e 307/1984.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 53 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 57/1990

    Questione inammissibile
    2 febbraio 1990

    Manifesta inammissibilità della questione per irrilevanza della stessa, in quanto le disposizioni denunciate non sono direttamente attinenti alla titolarità della funzione giurisdizionale e non debbono essere applicate nel giudizio a quo (rilevandosi peraltro che per i magistrati l'indennità di funzione è collegata al servizio istituzionale da essi svolto, per il quale opera il principio della omnicomprensività della retribuzione, e per i giudici popolari trova la sua ratio nella loro parificazione retributiva agli altri membri del collegio, mentre l'attività di giudice conciliatore viene di norma esercitata in aggiunta all'esercizio della professione). - O. nn. 594/1989, 326/1987 e 196/1982.

    Art. 108 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 1 Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:legge:1982-10-25;795~art1 · fonte su Normattiva