La domanda di prosecuzione volontaria puo' essere presentata da coloro che possono far valere le condizioni di contribuzione di cui al primo comma dell'artico lo 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, qualunque sia la loro eta', nei primi due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 31 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-21;903~art32 · fonte su Normattiva