Il primo comma dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e' sostituito dal seguente: "I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, hanno diritto alla pensione:

  • 1)al compimento del 650 anno di eta' per gli uomini e del 600 anno di eta' per le donne, quando siano trascorsi almeno 15 anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati od accreditati, in loro favore, almeno: 2.310 contributi giornalieri per gli uomini; 1.560 contributi giornalieri per le donne e i giovani;
  • 2)a qualunque eta', quando siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e quando:
  • a)siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati, in loro favore, almeno: 780 contributi giornalieri per gli uomini; 520 contributi giornalieri per le donne e i giovani;
  • b)risultino versati in loro favore, nel quinquennio precedente la domanda di pensione, almeno: 156 contributi giornalieri per gli uomini; 101 contributi giornalieri per le donne e i giovani".

Testo vigente dal 31 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-21;903~art33 · fonte su Normattiva