Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro

Art. 2 — Attuazione di azioni positive, finanziamenti

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(( A partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno, i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive presentati in base al programma-obiettivo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c). )) Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 5, ammette i progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese. L'attuazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000 N. 196)). I progetti di azioni positive concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul pi- ano nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui al comma 1. L'accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3, e' subordinato al parere del Comitato di cui all'articolo 5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000 N. 196)).

Testo in vigore dal 2 agosto 2000 al 15 giugno 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art2 · fonte su Normattiva