Per l'assegnazione delle ricevitorie ai successibili sono applicabili le disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 575. E' applicabile altresi' l'ultimo comma dell'art. 284 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.
Testo vigente dal 24 marzo 1952
