Per l'assegnazione delle ricevitorie ai successibili sono applicabili le disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 575. E' applicabile altresi' l'ultimo comma dell'art. 284 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

Testo vigente dal 24 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-23;135~art3 · fonte del testo