In deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 297 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, l'Amministrazione postale e telegrafica e' autorizzata ad effettuare entro l'esercizio finanziario 1951-52, e, comunque, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, la revisione della tabella dei coefficienti per la liquidazione delle retribuzioni delle ricevitorie e delle agenzie postali e telegrafiche per il quinquennio 1950-55. La nuova tabella va approvata con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro.

Testo vigente dal 24 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-23;134~artunico · fonte del testo