Hanno diritto ai benefici di cui alla presente legge:

  • a)il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4 della presente legge nonche' l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
  • b)i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l'evento;
  • c)chiunque subisca un'invalidita' permanente superiore al 50 per cento per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4. Sono esclusi dai benefici di cui alla presente legge coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

Testo vigente dal 5 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-04-15;63~art3 · fonte su Normattiva