Art. 7 — Cittadinanza italiana
Allo straniero coniuge o all'altra parte dell'unione civile ovvero alla persona stabilmente convivente secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, nonche' ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle di vittime degli eventi dannosi di cui all'articolo 4 della presente legge, di cittadinanza diversa da quella italiana e regolarmente residenti in Italia al momento del decesso, puo' essere concessa la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, se residenti legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni al momento della concessione della cittadinanza.
Testo vigente dal 5 maggio 2025
