Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 200.000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 322, modificata dalle leggi 25 luglio 1956, n. 839, 24 marzo 1938, n. 328, 31 marzo 1961, n. 301 e 18 febbraio 1963, n. 318.
Testo vigente dal 30 giugno 1964
