Per l'esercizio finanziario 1963-64 e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 3000.000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, modificata dalle leggi 25 luglio 1956, n. 850, 24 marzo 1958, n. 328 e 31 marzo 1961, n. 301.
Testo vigente dal 31 ottobre 1963
