Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, il fondo di cui all'articolo 2 della legge 30 gennaio 1953 n. 70, occorrente per il pagamento delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalita' dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie, e' stabilito in lire 7.500.000.000.
Testo vigente dal 30 giugno 1964
