Per il periodo il 1 luglio-31 dicembre 1964, l'assegnazione a favore della Croce Rossa, italiana per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, e' stabilita in lire 95.000.000.
Testo vigente dal 30 giugno 1964
