E' autorizzata per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei tondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 20 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 30 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-06-28;444~art4 · fonte su Normattiva