La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato anticipazioni sino all'ammontare di lire 29.500.000.000 estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1 luglio-31 dicembre 1964 dell'Amministrazione stessa. Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni. L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1966. L'onere relativo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato alla quale il Ministero del tesoro provvedera' a rimborsare le quote capitale comprese nelle annualita' di ammortamento.

Testo vigente dal 30 giugno 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-06-28;444~art62 · fonte su Normattiva