Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, sono autorizzate le seguenti spese: lire 77.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi; lire 32.500.000 per la gestione del naviglio requisito o noleggiato, iscritto e non iscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato; lire 357.500.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi e per concorso nella spesa sostenuta da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprieta' e avuti in concessione e per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra; lire 500.000 per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera e la delimitazione dei nuovi confini; lire 12.785.500.000 per oneri relativi ai servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; aiuto radio alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonche' per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori d'infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1 agosto 1949, n. 465; per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; per il potenziamento della D.A.T. e per le nuove armi e relative spese per infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo, per materiale speciale e vario e per corsi di addestramento dei personale; per spese inerenti a studi ed esperienze, comprese quelle relative, agli impianti tecnici e logistici, nonche' all'acquisto od esproprio di terreni; per spese per il Centro di energia nucleare; lire 2.900.000.000 per il potenziamento dei servizi logistici, sanitario ed ippico-veterinario dell'Esercito e dei servizi logistici dell'Aeronautica; lire 250.000.000 per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione, genio militare e telecomunicazioni.

Testo vigente dal 30 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-06-28;444~art72 · fonte su Normattiva