[1]Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1984 le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928. n. 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate come segue:

[2]Esercito.................... L. 4.000.000.000 Marina..................... L. 3.500.000.000 Aeronautica................... L. 1.750.000.000 Arma dei carabinieri.............. L. 2.250.000.000

Testo vigente dal 30 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-06-28;444~art73 · fonte su Normattiva