Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica, - ruolo navigante - da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, comma secondo, della legge 21 maggio 1960, n. 550, e' stabilito in 150 unita'.
Testo vigente dal 30 giugno 1964
