Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, e' stabilito, per l'anno finanziario 1977, in 150 unita'.
Testo vigente dal 31 dicembre 1976
