Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1934, il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 219, e' stabilito in 30 unita'.
Testo vigente dal 30 giugno 1964
