[1]Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 il numero massimo di ufficiali di complemento della Marina militare da mantenere in Servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, e' stabilito come appresso:

[2]sottotenenti di vascello gradi corrispondenti....... N. 30 guardiamarina....................... N. 80

Testo vigente dal 30 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-06-28;444~art80 · fonte su Normattiva