[1]Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 il numero massimo di ufficiali di complemento della Marina militare da mantenere in Servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, e' stabilito come appresso:
[2]sottotenenti di vascello gradi corrispondenti....... N. 30 guardiamarina....................... N. 80
Testo vigente dal 30 giugno 1964
