Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento agli esercizi finanziari 1964-65 e 1965-66, restano stabilite per l'anno finanziario 1965, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Testo vigente dal 27 febbraio 1965
