E' autorizzata per l'anno finanziario 1965 la spesa di lire 1.200.000.000, per il completamento di opere di pubblica utilita' in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell'articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.
Testo vigente dal 27 febbraio 1965
