Sono altresi' stabiliti per l'anno finanziario 1965 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

  • 1)sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 300.000.000;
  • 2)concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del 1° comma dell'articolo 1 e del 1° comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 2.045.000.000, di cui:
  • a)per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589, dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 185.000.000, destinate, per lire 92.500.000 all'Italia meridionale e insulare;
  • b)per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 55.000.000;
  • c)per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 e della legge 22 giugno 1950, numero 480, modificate dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 60.000.000, destinate per lire 30.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
  • d)per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 1.300.000.000 destinate, per lire 650.000.000, all'Italia meridionale e insulare;
  • e)per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature nei Comuni contemplati nell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e nell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, modificate ed integrate dalla legge 2 luglio 1960, n. 677, lire 375.000.000, destinate per lire 300.000.000 alle localita' di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • f)per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonche' per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 70.000.000;
  • 3)contributi agli ordinari diocesani od agli Enti mutuanti nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168, lire 450.000.000;
  • 4)contributi a favore dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S) - (gia' U.N.R.R.A.-Casas) - per l'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 12 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, lire 15.000.000.

Testo vigente dal 27 febbraio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-27;49~art54 · fonte su Normattiva