Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1 - comma secondo - della legge 21 maggio 1960, n. 556, e' stabilito per l'anno finanziario 1965 in 250 unita'.
Testo vigente dal 27 febbraio 1965
