Nei limiti dello stanziamento inscritto al capitolo n. 5131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, il Ministro per l'industria, e il commercio e' autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalita' fissate dall'articolo 2 della legge 30 giugno 1934, n. 358.

Testo vigente dal 27 febbraio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-27;49~art97 · fonte su Normattiva