E' autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per il 1988, di 3 miliardi di lire per il 1989 e di 3 miliardi di lire per il 1990, per la istituzione, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di un fondo per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per la istituzione di nuove borse merci e per il potenziamento di quelle esistenti. E' altresi' autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per il 1988, di 3 miliardi di lire per il 1989 e di 3 miliardi di lire per il 1990, per la istituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un fondo per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori chimico-merceologici. Il contributo viene erogato sentito un comitato presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato, composto dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o da un suo delegato, dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, da un rappresentante dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e della sanita', e la cui segreteria e' affidata ad un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente. 2 Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608
2Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'organo collegiale "Comitato consultivo per la concessione alle camere di commercio di contributi per l'istituzione di borse merci e di laboratori chimico-merceologici" di cui al comma 3 del presente articolo.
Testo vigente dal 15 novembre 1994
