[1]Le semine occorrenti per provvedere - al sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1923, n. 2638 e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate per l'anno finanziario 1966 come segue:

[2]Esercito...................... L. 4.750.000.000 Marina........................ L.4.250.000.000 Aeronautica..................... L.2.250.000.000 Arma dei carabinieri................. L.2.750.000.000

Testo vigente dal 26 aprile 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-04-23;218~art79 · fonte su Normattiva