Le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, numero 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1972, come segue: Esercito.................. L. 6.150.000.000 Marina................... " 5.550.000.000 Aeronautica................. " 3.550.000.000 Arma dei carabinieri............ " 3.750.000.000

Testo vigente dal 20 marzo 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-03-11;54~art91 · fonte su Normattiva