Per la progettazione e l'esecuzione di opere portuali o per il completamento di quelle iniziate, per l'effettuazione di accertamenti e saggi di carattere geologico e geognostico relativi a dette opere, per gli studi necessari alla predisposizione del piano di cui al secondo comma del presente articolo, per interventi specifici ai fini della sicurezza e contro l'inquinamento, nonche' per la fornitura dei mezzi fissi e mobili necessari alle operazioni portuali, e' autorizzata la spesa di lire 160 miliardi. La spesa, di cui al precedente comma, costituisce una anticipazione di un piano organico pluriennale di investimenti portuali, il quale sara' presentato dal Governo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Tale piano dovra' anche prevedere la riorganizzazione e il potenziamento dei mezzi del servizio escavazione porti. La somma di 160 miliardi di lire sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1974, di lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1975, di lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1976, di lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1977 e di lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1978.

Testo vigente dal 23 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-08-06;366~art1 · fonte su Normattiva